28/10/12

QUESTIONE GIURIDICA N.1



Questione giuridica n. 1
DANNO DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Un giornale locale pubblica un articolo il cui titolo contiene un predicato teso a descrivere sinteticamente il fatto accaduto, senza tuttavia accertare l’effettivo svolgimento dei fatti.
Nel titolo dell’articolo in questione e nel contenuto di quest’ultimo si faceva largo utilizzo di un termine , la cui gravità e pesantezza poteva ben  reggere alla  luce dei fatti narrati se, solamente, questi avessero avuto una certa corrispondenza a verità.
Le dichiarazioni di cronaca riportate non rispondevano quindi a verità e, di conseguenza, Caio, il giornalista che aveva scritto l’articolo, non aveva esercitato legittimamente il c.d. diritto di cronaca.

Il diritto di cronaca (e di critica) è la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, anche lesivi della reputazione, sancito in linea di principio dall’art. 21 Cost. e regolato dalla L. 8 febbraio 1948 n. 47.
Esso è considerato legittimamente esercitato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità quando ricorrano le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; b) verità dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente collegati ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma civile dell’esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività, almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (continenza).(Cassazione civile, sez. III, n. 6973 del 22 marzo 2007)

Tizio, il cui nome rappresentava  il soggetto del fatto narrato nell’articolo, si vede quindi  leso della sua reputazione  personale e professionale in quanto l’articolo che lo riguardava risultava oltremodo diffamante in quanto minava la sua affidabilità  professionale e la sua reputazione personale.
Si trattava quindi del c.d. “danno da diffamazione a mezzo stampa”.
Per la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di diffamazione a mezzo stampa sussiste, da parte del giornalista, legittimo esercizio del diritto di cronaca solo allorchè sia rispettata, tra le altre, la condizione essenziale della “verità della notizia”, quale frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca delle notizie. Verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato (Cassazione civile, sez. III, n. 1205/2007 e n. 6973/2007 e Cassazione penale, sez.V, n. 42067/2007).

In virtù del serio e diligente lavoro di ricerca delle notizie, Caio non aveva provveduto, come di dovere, a contattare Tizio per accertare la veridicità della notizia.
Sulla figura del giornalista, infatti grava l’obbligo di accertare con cura e diligenza l’attendibilità delle fonti utilizzate (Cassazione civile, sez. III, n. 11259 del 16 maggio 2007)

Inoltre, nel caso in questione, nonostante fosse stato unico il fatto-reato che aveva prodotto il danno, ne ripondevano più persone, anche se per titoli di reato diversi.
In virtù dell’art. 57 c.p., responsabile in solido con Caio, giornalista autore dell’articolo incriminato, ne risultava anche Sempronio, il direttore responsabile del giornale che aveva consentito a chè l’articolo venisse pubblicato.
In tale evenienza, la solidarietà si giustifica in forza dell’art. 2055 c.c. perché alla pubblicazione dell’articolo - fatto unico produttivo del danno – hanno concorso le condotte – commissiva l’una e omissiva l’altra – di due diversi soggetti, pur se a diverso titolo. (Cassazione penale, sez. V, 18 gennaio 2007, n. 18656)

In conclusione, Tizio sporgeva giusta querela nei confronti di Caio e Sempronio per i danni subiti.

Francesco D.
06.06.2011

1 commento:

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