28/10/12

QUESTIONE GIURIDICA N.2



QUESTIONE GIURIDICA N.2

Iscrizione all’albo  dei consulenti tecnici del Tribunale quale elemento integrativo della legittimazione al rilascio del permesso di porto d’armi.

Tizio, titolare di un’impresa che si occupa della  vendita  e riparazione di pianoforti, a seguito di continue minacce alla propria persona ed alla propria famiglia - perpetrate per telefono e per lettere anonime -  per effetto diretto degli elevati profitti che la sua attività era in grado di generare, decide di inviare presso la prefettura di competenza, istanza di rilascio di porto di pistola per difesa personale.
Avverso tale richiesta viene emanato decreto prefettizio con cui si nega detta autorizzazione in quanto risultavano assenti quegli elementi tali da dimostrare la sua attuale esposizione a rischio per l’incolumità fisica, al fine di giustificare di per sé il rilascio dell’autorizzazione.
Dunque il pericolo di danno all’integrità fisica della persona del richiedente e suoi familiari, a seguito di minacce telefoniche ed epistolari anonime, sembrava non essere idoneo - o comunque sufficiente - per giustificare il rilascio del permesso in questione.
Tuttavia, il decreto prefettizio con cui si respingeva l’istanza, ed il rigetto stesso, si fondava su di un presupposto che, nel caso di specie, risultava mancante: infatti, se la legge prevede che “il rigetto va disposto” (leggasi “il potere discrezionale dell’amministrazione va esercitato”) qualora sussistano elementi tali da poter prevedere un uso improprio dell’arma da parte del richiedente , allora nel caso in questione il sig. Tizio, non possedendo alcun elemento tale da poter far presumere un uso improprio dell’arma, risultava pienamente legittimato a vedersi concedere il permesso di porto d’armi.
Ma vi è di più, Tizio risultava iscritto presso l’albo dei consulenti tecnici del Tribunale per cui, in aggiunta all’assenza di elementi tali da negare il permesso richiesto, vi erano quei requisiti che l’iscrizione all’albo suddetto richiedeva per l’esercizio della consulenza tecnica: alla stregua dell’art. 15 delle disp. att. Cod. proc. civ. infatti possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro i quali, tra gli altri requisiti, siano di specchiata condotta morale.
Relativamente a questo importante requisito, il riferimento della norma in questione è da leggersi come generale condotta morale e quindi, in concreto, formano condizioni limitanti i casi di condanne penali e civili, l’irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti non inerenti l’incarico di CTU, ma che possono incidere sull’esercizio della professione  o che comunque denotano, in chi le ha subite, spregio della legalità o mancanza di senso civico.
Ora, ai sensi dell’art. 39 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, può essere vietata la detenzione delle armi a quanti ritenuti capaci di abusarne. I provvedimenti di autorizzazione del porto di armi postulano quindi che : <<..il destinatario sia indenne da mende o da indizi negativi, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati>> (Sentenza n. 8220 del 24.11.2010 del  Consiglio di Stato, Sezione sesta).
Di conseguenza, come è evidente notare, i due impianti legittimanti – quello dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei CTU e quello dei requisiti per il rilascio del permesso di porto d’armi - combaciano perfettamente sicché il sig. Tizio poté  presentare, con piena cognizione di causa, un ricorso gerarchico al ministero dell’interno avverso il rigetto della sua originaria richiesta di permesso di porto d’armi.
Francesco D.
05.09.2011

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