QUESTIO IURIS N. 3
COMPRAVENDITA TRA PRIVATI
E GARANZIA PER VIZI E DIFETTI
Sempronia
tramite un’inserzione pubblicata su un giornale di annunci privati, contatta
Tizio per l’acquisto di un’auto usata di
piccola cilindrata. Dopo alcune trattative, i due concordano il prezzo e
Sempronia prende possesso dell’auto.
Al
momento dell’utilizzo, la sig.ra si accorge che l’auto sbanda ad ogni rilievo
del manto stradale.
Dopo
circa due mesi dall’acquisto, la sig.ra ricontatta Tizio e lo invita a provvedere
alla rimozione di tali vizi senza tuttavia sortire esito alcuno.
Sicchè
Sempronia cita in giudizio Tizio davanti al Giudice di Pace, la quale chiedeva,
in via principale, di dichiarare risolto
il contratto per vizi della cosa venduta ex art. 1492 c.c., stante l’inidoneità
all’uso dell’autovettura in questione e con condanna, altresì, al risarcimento
del danno in favore dell’attrice. Il giudice dispone CTU dalla quale
emerge che l’auto risulta lesionata
strutturalmente rendendola inidonea all’uso cui è destinata. Tuttavia, non si
riesce a provare se tale inidoneità all’uso sia dovuta ad un uso precedente o
successivo all’acquisto.
Tale questione, come è evidente
riguarda la garanzia cui sarebbe tenuto il venditore per vizi e difetti della
cosa venduta. Innanzitutto, occorre tenere presente che la vendita di cose tra
privato e privato non rientra nella
disciplina del codice del consumatore, dato che essa riguarda i rapporti tra
consumatore e produttore/venditore professionista. Per cui la questione rientra
nella disciplina contenuta nel codice civile.
Nella vendita
fra privati è invalso spesso l’uso di escludere
la garanzia del bene.
Tale patto, a
differenza di patti simili stipulati fra consumatori e venditori professionali,
risulta possibile e valido, siccome non contrario a norme imperative
inderogabili.
Se invece manca
tale patto (cioè se la garanzia non è espressamente esclusa), come nel caso in
questione, dovrebbero valere le regole degli artt. 1491 cc e s.s.
Per un oggetto
usato, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia
per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche
solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi
riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente
dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi. Nel caso in
questione, Sempronia avrebbe dovuto adottare quel minimo di diligenza che
corrisponde ad un acquisto responsabile e avveduto, chiedendo – prima di
perfezionare l’acquisto - quantomeno di testare l’auto da parte di un meccanico
di fiducia o altro tecnico esperto.
Di norma nella
vendita dell’usato, specie fra privati si utilizza invero molto spesso la
dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione (od esclusione) della
garanzia per vizi, se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non
vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene,
essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia -.
Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente,
salvo che venga contrattualmente pattuita per scritto una volontaria e per sé
non dovuta garanzia.
Diversamente
resta la regola che la cosa usata è sì garantita, però non per vizi noti o (ed
è qui il vero nodo) facilmente riconoscibili.
Quanto
alla denuncia dei vizi, inoltre essa è stata avanzata soltanto dopo 2 mesi
dall’acquisto (e ben oltre il termine di otto giorni previsto dall’art. 1495
c.c.).
L’art.
1495 c.c. fissa, infatti, in otto giorni
dalla scoperta il termine entro cui il compratore può denunciare i vizi della
cosa. La denuncia dei vizi e la tempestività della stessa costituiscono,
dunque, condizione dell’azione; il mancato rispetto dei termini di cui all’art.
1495 c.c., pertanto, comporta la decadenza dell’attrice dall’azione posta a
tutela del diritto di garanzia per vizi della cosa venduta.
A
stabilire se i vizi erano noti o facilmente riconoscibili sono le parti di
comune accordo e con il buon senso, oppure il giudice con la propria esperienza
ovvero avvalendosi della collaborazione di un tecnico, sempre che il valore del
bene renda consigliabile affrontare costi, tempi e rischi di un contenzioso
giudiziale ovvero di un più abbordabile e meno oneroso contenzioso in sede
stragiudiziale (conciliazioni).
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