28/10/12

QUESTIONE GIURIDICA N.3





QUESTIO IURIS   N. 3

COMPRAVENDITA TRA PRIVATI
E GARANZIA PER VIZI E DIFETTI



Sempronia tramite un’inserzione pubblicata su un giornale di annunci privati, contatta Tizio per l’acquisto di  un’auto usata di piccola cilindrata. Dopo alcune trattative, i due concordano il prezzo e Sempronia prende possesso dell’auto.
Al momento dell’utilizzo, la sig.ra si accorge che l’auto sbanda ad ogni rilievo del manto stradale.
Dopo circa due mesi dall’acquisto, la sig.ra ricontatta Tizio e lo invita a provvedere alla rimozione di tali vizi senza tuttavia sortire esito alcuno.
Sicchè Sempronia cita in giudizio Tizio davanti al Giudice di Pace, la quale chiedeva, in via principale, di  dichiarare risolto il contratto per vizi della cosa venduta ex art. 1492 c.c., stante l’inidoneità all’uso dell’autovettura in questione e con condanna, altresì, al risarcimento del danno in favore dell’attrice. Il giudice dispone CTU dalla quale emerge  che l’auto risulta lesionata strutturalmente rendendola inidonea all’uso cui è destinata. Tuttavia, non si riesce a provare se tale inidoneità all’uso sia dovuta ad un uso precedente o successivo all’acquisto.
Tale questione, come è evidente riguarda la garanzia cui sarebbe tenuto il venditore per vizi e difetti della cosa venduta. Innanzitutto, occorre tenere presente che la vendita di cose tra privato e privato  non rientra nella disciplina del codice del consumatore, dato che essa riguarda i rapporti tra consumatore e produttore/venditore professionista. Per cui la questione rientra nella disciplina contenuta nel codice civile.
Nella vendita fra privati è invalso spesso l’uso  di escludere la garanzia del bene.
Tale patto, a differenza di patti simili stipulati fra consumatori e venditori professionali, risulta possibile e valido, siccome non contrario a norme imperative inderogabili.
Se invece manca tale patto (cioè se la garanzia non è espressamente esclusa), come nel caso in questione, dovrebbero valere le regole degli artt. 1491 cc e s.s.
Per un oggetto usato, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi. Nel caso in questione, Sempronia avrebbe dovuto adottare quel minimo di diligenza che corrisponde ad un acquisto responsabile e avveduto, chiedendo – prima di perfezionare l’acquisto - quantomeno di testare l’auto da parte di un meccanico di fiducia o altro tecnico esperto.
Di norma nella vendita dell’usato, specie fra privati si utilizza invero molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione (od esclusione) della garanzia per vizi, se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia -.
Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente, salvo che venga contrattualmente pattuita per scritto una volontaria e per sé non dovuta garanzia.
Diversamente resta la regola che la cosa usata è sì garantita, però non per vizi noti o (ed è qui il vero nodo) facilmente riconoscibili.
Quanto alla denuncia dei vizi, inoltre essa è stata avanzata soltanto dopo 2 mesi dall’acquisto (e ben oltre il termine di otto giorni previsto dall’art. 1495 c.c.).
L’art. 1495 c.c. fissa, infatti,  in otto giorni dalla scoperta il termine entro cui il compratore può denunciare i vizi della cosa. La denuncia dei vizi e la tempestività della stessa costituiscono, dunque, condizione dell’azione; il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 1495 c.c., pertanto, comporta la decadenza dell’attrice dall’azione posta a tutela del diritto di garanzia per vizi della cosa venduta.
A stabilire se i vizi erano noti o facilmente riconoscibili sono le parti di comune accordo e con il buon senso, oppure il giudice con la propria esperienza ovvero avvalendosi della collaborazione di un tecnico, sempre che il valore del bene renda consigliabile affrontare costi, tempi e rischi di un contenzioso giudiziale ovvero di un più abbordabile e meno oneroso contenzioso in sede stragiudiziale (conciliazioni).

Nessun commento:

Posta un commento