05/04/13

QUESTIONE GIURIDICA N. 6


    Risarcimento del danno alle vittime del reato di usura: un caso di giustizia negata.

Tanto si è scritto e detto in questi ultimi anni sull'usura. Una nuova legge ha modificato l'art. 644 del codice penale, il quale nella nuova formulazione approvata con la L. 7/3/1996 n. 108 all'ultimo comma stabilisce che   "...è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato .... salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni", nella realtà non sempre è stato così.
    Il caso che raccontiamo è semplice, inizia oltre cinque anni fa: a seguito della denuncia di pochi coraggiosi viene arrestato in Torino un gruppo di usurai e, caso molto raro, si riesce a sequestrare preventivamente (art. 321 c.p.p.) una importo ingente (parte in denaro, parte in titoli).
    Al processo (svolto con rito abbreviato) solo due delle vittime si costituiscono parte civile. Nessun altro. Gli usurai vengono condannati a pene tra uno e cinque anni; alle parti civili riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, con liquidazione a loro favore di una provvisionale immediatamente esecutiva (art. 540 c.p.p.).
    Qui iniziano i problemi, siamo nel 1996: la difesa della parte civile richiedeva, in sede di conclusioni, la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo sui beni sequestrati agli indagati, ai sensi dell'artt. 316 c.p.p.
    Il giudice nulla diceva in sentenza, emettendo  successivamente una ordinanza con la quale si disponeva genericamente il sequestro conservativo su tutti i beni degli imputati e dava mandato agli ufficiali giudiziari di eseguirlo, secondo le norme del codice di procedura civile.
    E' superfluo scrivere che l'esito della esecuzione del sequestro conservativo così disposto ed effettuato era negativo: nessun bene era più rinvenuto agli imputati!
    Le parti civili richiedevano quindi che il sequestro conservativo fosse esteso anche sui beni oggetto del sequestro preventivo, dei quali la sentenza di primo grado aveva disposto la confisca. Il Giudice respingeva la richiesta, motivando che i beni oggetto di confisca non potevano formare oggetto di sequestro conservativo in quanto "la destinazione dei beni sopra indicati non può subire modificazioni sino al passaggio in giudicato della sentenza
    Pertanto, in sede di incidente di esecuzione la parte civile adiva il Giudice dell’Esecuzione (competente ex-art. 676 c.p.p.)  e ciò sulla base della indicazione dello stesso Giudice di primo grado, che indicava la competenza del Giudice dell’Esecuzione sul punto.
    E qui (siamo intanto arrivati al gennaio 2000) un'altra sorpresa: la Corte d'Appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta della parte civile (cioè la richiesta di poter incassare la somma liquidata quale provvisionale da quanto era stato sequestrato agli imputati e poi confiscato con la sentenza di condanna, divenuta nel frattempo definitiva). La motivazione? E' riassunta nella seguente frase: "...nel caso di specie la confisca è sicuramente efficace anche nei confronti degli istanti in quanto essi sono stati parte nel processo…".
    In sostanza la Corte d'Appello di Torino (sez. I penale, ord. 11/01/2000) respingeva la richiesta  fondando  la decisione su un unico argomento: l’efficacia di giudicato.
    Esattamente il contrario di quanto detto dal Giudice di merito!

    Inevitabile ricorrere in Cassazione. Questa, con sentenza 31/10/2000 della I Sezione Penale annullava l'ordinanza della Corte d'Appello, rinviando alla stessa per un nuovo esame del caso sulla base del principio di diritto enunciato.
    Interessante il principio di diritto:"la parte civile ha titolo per ottenere nella sede esecutiva, da un lato, l’immediata attribuzione delle somme già liquidate colla sentenza di condanna e, dall’altro,l’accertamento della destinazione prioritaria dei beni confiscati al soddisfacimento degli eventuali ulteriori crediti risarcitori, ancora da liquidarsi in sede civile".

    Sembrava finalmente che, dopo oltre cinque anni, le parti civili potessero finalmente entrare in possesso delle somme liquidate a loro favore. Chiara è la decisione della Corte di Cassazione, alla Corte d'Appello non restava che prendere atto del principio enunciato e disporre "l'immediata attribuzione" delle somme confiscate alle parti civili, sino a concorrenza del loro credito, oltre a statuire che la rimanenza aveva comunque quale "destinazione prioritaria" il soddisfacimento di ulteriori crediti come eventualmente liquidati nel giudizio civile di determinazione dell'ammontare complessivo del danno patito dalle vittime del reato.
    Tutto troppo semplice. La Corte d'Appello di Torino, I sez. pen., con ordinanza 10/7/2001 statuiva non "l'immediata attribuzione" delle somme alla parte civile, ma il diritto della parte civile ad "agire in via esecutiva anche sui beni sottoposti a confisca".
    Qual'è la differenza? Pesante. Nel primo caso significa che sulla base del deliberato dell'autorità giudiziaria  il ministero competente, che ha nel frattempo "incassato" il denaro confiscato, può disporre l'immediato pagamento a favore delle parti civili. Nel secondo caso invece tutto è più nebuloso, la parte civile dovrebbe "agire in via esecutiva", letteralmente ciò significa che andrebbe effettuata l'iscrizione del sequestro conservativo sui beni confiscati, secondo le modalità  del codice di  procedura civile e solo dopo richiedere l'assegnazione della somma secondo la procedura del pignoramento presso terzi.
    Il tutto andrebbe compiuto secondo le norme di procedura civile, quindi con l'applicazione delle relative imposte di bollo. Dovrebbe la parte civile pagare anche la tassa di registro per entrare in possesso delle somme liquidate a suo favore?  Dovrebbe notificare il titolo esecutivo (la sentenza) anche agli imputati, che sono formalmente i debitori) e chiamarli avanti al giudice dell'esecuzione civile?  Si, seguendo questa logica.
    Ci poniamo una domanda: nel nostro ordinamento la procedura esecutiva  è prevista quando il debitore non paga spontaneamente, ma allora quale senso ha affermare che la parte civile ha il diritto ad "agire in via esecutiva anche sui beni sottoposti a confisca" quando questi sono ormai in proprietà dello Stato? Si presume che lo Stato non intenda adempiere spontaneamente? 
    Diverso ci pare invece essere il ragionamento sottinteso alla base della decisione della Cassazione: immediata attribuzione significa "ordine di pagamento" che il funzionario amministrativo competente deve emettere a seguito della decisione dell'autorità giudiziaria. In sostanza una procedura simile a quella prevista per la liquidazione del risarcimento da ingiusta detenzione (artt. 314 ss. c.p.p.).
    La storia non è quindi ancora terminata. Alla parte civile il compito di scegliere se ricorrere nuovamente in Cassazione per un ulteriore chiarimento, oppure iniziare la dolorosa (in termini economici) strada dell'esecuzione forzata in sede civile, oppure (ma avverrà mai?) sperare di riuscire a convincere il ministero competente (nella persona del funzionario responsabile) che potrebbe disporre immediatamente un ordine di pagamento a favore della parte civile e per l'importo liquidato in sentenza, ormai titolo esecutivo e come tale atto avente forza di legge nei confronti della pubblica amministrazione...
    Ai posteri la conoscenza dell'esito finale; noi solo possiamo concludere osservando come basterebbe un piccolissimo intervento legislativo (oltre ad una rinnovata capacità del mondo giuridico a fare giurisprudenza) per impedire che tali vicende continuino e si ripetano, frustrando il giusto comportamento dei cittadini di denuncia di fatti criminali. Vi invitiamo sul punto a leggere il commento tecnico pubblicato in altra pagina, qui ancora annotiamo come in sede di giudizio di appello gli imputati abbiano ottenuto un ulteriore riduzione di pena, concordata con la Procura Generale ai sensi degli artt. 599 comma IV e  602 comma II c.p.p.
    E' superfluo aggiungere che non hanno mai provveduto a risarcire i danni alle parti civili.

Avv. Silvano Rissio